1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.